venerdì 14 dicembre 2012

QUESTIONE DI SOLDI.....



La retribuzione e la busta paga
ultima modifica 16/10/2012
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. (Articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana)
Secondo quanto affermato dalla Costituzione, il salario deve essere proporzionale, quindi adeguato alla durata e alla qualità della prestazione svolta, e sufficiente, cioè in grado di garantire l’indipendenza dal bisogno da parte del lavoratore e della sua famiglia. Ne consegue, quindi, che:
·         la retribuzione cresce se il lavoro supera l’orario normale, e diminuisce nel caso di lavoro a tempo parziale;
·         se il lavoro richiede maggiori energie psico-fisiche (anche all’interno nell’orario normale di lavoro) o un impegno superiore, a questo deve corrispondere una maggiore retribuzione;
·         lo stipendio deve rispecchiare anche il merito del lavoratore, le mansioni svolte e la qualità del lavoro.
Come si determina se la retribuzione è sufficiente?
In Italia non esiste uno stipendio minimo fissato per legge e, in caso di controversie, è il Giudice a determinarlo. Di solito, per retribuzione sufficiente si intende quella indicata nel contratto collettivo del settore in cui si inserisce il rapporto di lavoro.
Modalità di erogazione della retribuzione
Le modalità di erogazione della retribuzione vengono di norma stabilite dai contratti collettivi. Questi prevedono che il pagamento debba essere a cadenza mensile, ma può anche essere previsto un termine diverso. In ogni caso, nel contratto viene sempre indicata una scadenza. Altri elementi della retribuzione (tredicesima o altre mensilità, gratifiche, premi) hanno periodicità diverse. Il pagamento della retribuzione, inoltre,  deve essere sempre posticipato rispetto allo svolgimento del lavoro.
E se il pagamento non viene effettuato o viene corrisposto in ritardo? Il lavoratore può ricorrere al Tribunale del lavoro e pretendere gli interessi maturati nel frattempo e la rivalutazione monetaria.
La busta paga
Salvo che in rari casi eccezionali, il datore di lavoro deve consegnare a tutti i dipendenti una busta paga (o prospetto paga). Questa viene data contestualmente al pagamento della retribuzione e deve contenere, oltre ai dati e alla firma del datore di lavoro, anche tutti gli elementi della retribuzione, comprese le trattenute.
Se la busta paga non viene consegnata, o viene data in ritardo, o contiene inesattezze, al datore di lavoro viene applicata una sanzione amministrativa, ma i pagamenti effettuati rimangono validi.
Le 
voci che compongono la busta paga variano a seconda del contratto collettivo applicato, ma in linea generale è possibile individuare tre tipi di voci:
·         retribuzione diretta: paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, premio di produzione, indennità previste dal contratto collettivo, superminimo, indennità di vacanza contrattuale;
·         retribuzione indiretta: retribuzione per ferie, festività, permessi retribuiti, premio di risultato, mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima);
·         retribuzione differita: trattamento di fine rapporto (TFR), altre indennità analoghe al TFR.
A marzo 2012 il sito web di notizie Giornalettismo ha pubblicato un articolo esplicativo sulla busta paga, utile per saperne di più 
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LA RIFLESSIONE:

Quello che mi ha stupito negli uomini dell’occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere ne il presente ne il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto!
Dalai Lama


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