domenica 25 maggio 2014

Inps -Prepensionamenti nelle P.A., ecco la procedura e le istruzioni per la liquidazione

 

 

 











 Prepensionamenti nelle P.A., ecco la procedura e le istruzioni per la liquidazione

On line il modello di certificazione del diritto alla pensione e le istruzioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare, per le amministrazioni pubbliche come regioni, comuni, provincie, comunità montane, aziende sanitarie locali, che dichiarino eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie. L'INPS con il messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014 fornisce le informazioni procedurali per la gestione dei relativi trattamenti pensionistici.


Relativamente alla Certificazione del diritto, l'Inps precisa che una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza (in allegato al messaggio il modello per la certificazione del diritto).

Considerato che le amministrazioni devono fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze, dando priorità al pensionamento ordinario e applicando, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11 del DL 112/2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’articolo 24, comma 20 del DL 201 del 2011, la certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.

Per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).
L’Istituto provvede al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.

A tal proposito, si precisa che le Amministrazioni potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.

Una volta acquisiti tutti i dati necessari, la Sede rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.

La certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo in quanto ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella più volte richiamata Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011.

A tal fine, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali di questo Istituto, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 in data antecedente a quella di emanazione della Circolare n. 4/2014, e di conseguenza senza tener conto delle procedure ivi disposte, la medesima amministrazione è tenuta a rilasciare la suddetta certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella citata Circolare; resta inteso che anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Per quanto attiene alle istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici, le pratiche di pensione del personale in esame devono essere lavorate dalle Sedi sul SIN in quanto la Direzione Centrale Previdenza ha predisposto in tale sistema la specifica deroga per le pensioni concesse in virtù della c.d. Spending Review.

Pertanto, nel momento dell’acquisizione delle domande di pensione presentate telematicamente dagli iscritti, affinché il sistema possa riconoscere al soggetto il diritto a pensione con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore della c.d. legge Monti-Fornero, è necessario selezionare nei DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA, campo DEROGA DECORRENZA, la seguente specifica :”DEROGA A LEGGE N.214/2011 – SPENDING REVIEW” (cfr. allegato 1).

Una volta liquidato il trattamento pensionistico, le Sedi sono tenute a comunicare, all’indirizzo email EsuberiEsodi-GDP@inps.it, i nominativi, comprensivi dei dati anagrafici (data di nascita e Codice Fiscale), del personale interessato dalla disposizione in esame nonché le relative amministrazioni di appartenenza.

Da ultimo sul monitoraggio dei prepensionamenti, l'Inps rileva come Sulla base delle comunicazioni acquisite dalle Sedi territoriali, la Direzione Centrale Previdenza dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Ciò consentirà di monitorare a livello nazionale il fenomeno dei prepensionamenti sulla base della disposizione in oggetto e permetterà, nell’ambito delle attività ispettive, di eseguire accertamenti a campione in merito.

La Direzione
(24 maggio 2014)

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